Onorevoli Colleghi! - Le modifiche introdotte al titolo V della parte seconda della Costituzione ed in particolare all'articolo 117 (legge costituzionale n. 3 del 2001) hanno suggerito un adeguamento della disciplina in materia di spettacolo dal vivo ai princìpi ispiratori di tali modifiche. L'orientamento federalista dell'articolo 117 e il nuovo assetto dei rapporti tra Stato e regioni trovano adeguato riscontro nella formulazione con cui la proposta di legge si presenta, avendo come obiettivo la semplificazione, l'armonizzazione e la razionalizzazione del panorama legislativo dello spettacolo dal vivo quale bene culturale e strumento indispensabile di consociazione civile e di affermazione dell'identità nazionale. Dopo l'approvazione della legge «madre» del 1985 (legge n. 163), istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), provvedimento di carattere economico che rinviava a leggi «figlie», mai varate dal Parlamento, la regolamentazione dei diversi settori dello spettacolo, la presente proposta di legge rappresenta un organico e snello strumento normativo, di princìpi e indirizzi, che pone al centro dell'attenzione non più gli operatori culturali, bensì la collettività, unica destinataria dell'intervento pubblico.
      La proposta di legge, che prevede il coinvolgimento di diverse istituzioni per la valorizzazione dello spettacolo dal vivo, dall'educazione alla formazione, dalla informazione alla omogenea diffusione sia in Italia che all'estero, rappresenta una concreta risposta al riformato articolo 117 della Costituzione. Delinea, infatti, un modello istituzionale fondato sulla pari dignità dello Stato, delle regioni, dei comuni e delle province, chiamati a realizzare un modello di «federalismo» sussidiario e solidale che trova applicazione attraverso: l'accordo di programma, ovvero una convenzione pluriennale tra lo Stato e ogni singola regione, in cui fissare gli obiettivi e le priorità, l'elenco di iniziative, il livello di investimento economico statale e locale;

 

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l'introduzione di un fondo perequativo per la realizzazione di interventi in favore di aree meno servite e per sostenere la presenza omogenea delle attività dello spettacolo.
      Altro elemento cardine della proposta di legge è quello relativo alla sussidiarietà orizzontale, ovvero alla creazione dei presupposti necessari per attrarre capitali privati e per agevolare ed incentivare fiscalmente le attività dello spettacolo. Particolare attenzione viene riservata alla istituzione di un soggetto intermediario per la cultura, quale strumento economico del Ministero per i beni e le attività culturali per il sostegno e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo e volano per gli investitori, anche finanziari, che vogliano destinare risorse al settore.
      La proposta di legge persegue altresì l'obiettivo di riformare e semplificare gli organi consultivi, la cui funzione è quella di esprimere pareri sulle attività. Se ne propone il drastico ridimensionamento e l'istituzione di un Consiglio dello spettacolo dal vivo, presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali e composto da ventiquattro membri scelti tra esperti dei diversi ambiti dello spettacolo.
      Con gli interventi previsti dalla presente proposta di legge si vuole perseguire l'obiettivo di riformulare il sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo, in base all'efficacia conseguita in termini di valore aggiunto per la collettività, per la valenza artistica dei progetti, per il servizio sociale garantito e per i livelli occupazionali assicurati.
      Tra gli obiettivi che la proposta di legge intende altresì conseguire vi è quello di prefigurare nuovi modelli gestionali, nonché di riorganizzare, semplificare e sburocratizzare gli enti, gli organismi e le istituzioni pubblici nonché le iniziative la cui attività sia prevalentemente sostenuta dalla mano pubblica, di cui si ridefiniscono, altresì, le finalità.
      La parte settoriale della proposta di legge è volutamente scarna ed essenziale per l'intento di delineare princìpi di carattere generale la cui esplicazione viene demandata ad appositi regolamenti di attuazione che consentano periodicamente la revisione delle disposizioni tecniche alla luce delle incessanti modificazioni della realtà dello spettacolo.
      Tra le novità introdotte dalla legge segnaliamo (articolo 6) l'istituzione di un Fondo perequativo e di sostegno per lo spettacolo dal vivo (accanto al FUS), che, oltre a consentire la partecipazione dello Stato a diverse attività tra quelle promosse dalle regioni e a perequare la presenza di attività di spettacolo dal vivo sul territorio nazionale, contribuisce a sostenere singole iniziative che rivestono interesse nazionale o iniziative finalizzate alla diffusione della cultura italiana all'estero attraverso lo spettacolo dal vivo. Per il finanziamento di tale Fondo (articolo 14) sono state individuate una serie di fonti tra le quali una quota dei proventi del gioco del lotto.
      Nella proposta di legge vengono infine definiti, anche se sotto forma di delega al Governo per gli evidenti problemi di coordinamento con le esigenze di finanza pubblica, alcuni interventi di sostegno e di incentivo alle attività dello spettacolo dal vivo che rappresentano le novità rilevanti:

          a) la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali a favore delle attività di spettacolo dal vivo, che stimola l'afflusso di risorse private verso di queste;

          b) la tax shelter e la detassazione degli utili reinvestiti, che nei Paesi in cui sono stati introdotti hanno consentito il rilancio delle imprese del settore e, già dopo qualche anno, il recupero del gettito fiscale;

          c) la riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che comporterà una significativa riduzione dei prezzi;

          d) la possibilità di dedurre dall'imponibile, per gli operatori dello spettacolo dal vivo, tutte le spese che concorrono alla creazione del reddito;

          e) la riduzione degli oneri pubblicitari e di comunicazione per le imprese di settore.

 

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